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Appunti
sul diritto d'autore in Fotografia
Chi realizza le immagini, cioè il fotografo, è sempre titolare di tutti i
diritti sulle foto realizzate, sia di carattere economico che di altro tipo. Può
naturalmente vendere o cedere tali diritti ma quali siano i diritti ceduti (ad esempio
soltanto i diritti di riproduzione o anche altri) dovrà essere specificato da un
documento scritto, sia esso un contratto, una lettera, una fattura o perfino un semplice
buono di consegna, dal momento che, com'è ovvio, un accordo verbale è praticamente
impossibile da dimostrare.
Nel caso di fotografie riprese su commissione nel documento dovranno essere
specificati quali diritti vengono ceduti, se i semplici diritti di riproduzione o anche
altri come ad esempio il possesso dei negativi, precisando anche l'uso al quale le
immagini sono destinate.
La legge a cui si fa
riferimento è quella sul Diritto d'Autore (633/41 e succ. mod.) che fa una
distinzione dividendo le immagini fotografiche in due categorie. Stabilisce infatti che le
immagini cosiddette creative possono essere riprodotte liberamente solo dopo 70
anni dalla morte del fotografo e che la citazione del nome del fotografo (se noto) è
comunque obbligatoria.
Ma quali sono le immagini creative? Sono quelle opere fotografiche in
cui è presente un'interpretazione personale del fotografo, in pratica quelle in
cui sia riconoscibile lo stile dell'autore.
Le immagini che invece vengono definite dalla legge come semplici
fotografie (quindi le foto non creative), sono protette per 20 anni
dalla data di realizzazione. Le foto non creative sono in pratica quelle di pura e
semplice documentazione. La citazione dell'autore in questi casi può esserci o meno, a
seconda degli eventuali accordi intercorsi tra le parti.
Interessante è
anche l'articolo 91 che stabilisce che la riproduzione di fotografie
pubblicate su giornali od altri periodici concernenti persone o fatti di attualità, od
eventi comunque di pubblico interesse, è lecita, contro pagamento di un equo compenso.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo, e la data dell'anno della
produzione, se risultano dalla fotografia riprodotta. Il compenso non sarà dovuto invece
qualora mancassero le indicazioni di cui sopra.
Le medesime regole valgono anche per la riproduzione di fotografie nelle
antologie ad uso scolastico e, in generale, nelle opere scientifiche e didattiche.
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